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Ordinanza — n. 28785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Peluso Antonio and Angelino Luigi inadmissible. The appellants argued the lower court's sentencing was based on insufficient reasoning regarding the minor nature of the drug offense. The court rejected this as a generic complaint lacking the required analytical critique of the specific factual and legal arguments used by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal must contain a precise enumeration of legal grounds and specific references to the contested reasoning; generic complaints about insufficient motivation are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insufficient motivation generic complaint critical analysis requirement drug trafficking offense partecipazione al reato pericolo di collusione con testimoni prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, deducendo nullità della sentenza ex art. 606 co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELUSO ANTONIO nato a CASERTA il 02/12/1983 ANGELINO LUIGI nato a CASERTA il 28/02/2005 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 09.12.2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato Peluso Antonio e Angelino Luigi per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 commi 1, 4 e 6 D.P.R. 309/90, rispettivamente alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 19.000,00 di multa e anni quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, deducendo nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p. per omessa, insufficiente o carente motivazione. I ricorrenti lamentano che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe generica e che i giudici avrebbero dovuto argomentare diversamente in ordine alle modalità del fatto, ritenute invece indicative della lieve entità dello stesso.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo di ricorso si sostanzia in una censura meramente apodittica e assertiva, priva di quella necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata che costituisce contenuto essenziale dell'atto di impugnazione. Come affermato dalle Sezioni Unite, l'atto di impugnazione deve contenere la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non potendo limitarsi a formule generiche o assertive (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a una generica doglianza circa la carenza motivazionale, senza scandagliare criticamente le argomentazioni della Corte territoriale che ha congruamente motivato la propria decisione valorizzando il significativo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, le modalità di confezionamento, la presenza di materiale per la pesatura e il taglio, nonché l'articolato sistema di videosorveglianza. La mera affermazione che "le modalità del fatto dimostrano la lieve entità dello stesso" non costituisce critica specifica alla motivazione, ma generica sollecitazione a questa Corte per una diversa valutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA II Pr3 si1