Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible ground of procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a Taranto preliminary hearing judge's sentence inadmissible. The defendant argued for acquittal based on a procedural defect, but the court held that only specific grounds allow challenging plea bargain sentences. Since the appeal cited a general lack of reasoning rather than an excluded plea ground, it was rejected immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on general defects in reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIO COSIMO nato a TARANTO il 05/02/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; í49,_
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 20 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Sebastio Cosimo, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, l'aumento di pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in relazione alla precedente sentenza di patteggiamento n.1373/22 emessa dal GUP dello stesso Tribunale il 12/12/2022, per i reati, riuniti in continuazione, di cui all'art. 73, co. 1, 6, d.P.R. 309/90..
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comnna 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti.
Si denuncia iUatti un vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze degli atti di indagine e del verbale di sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, risulta verificata l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
4. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consiglie