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Ordinanza — n. 28781/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible ground of procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal against a Taranto preliminary hearing judge's sentence inadmissible. The defendant argued for acquittal based on a procedural defect, but the court held that only specific grounds allow challenging plea bargain sentences. Since the appeal cited a general lack of reasoning rather than an excluded plea ground, it was rejected immediately.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on general defects in reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds procedural error acquittal defense Cassazione decision scemata imputabilità responsabilità penale dei minori partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Infatti, ai sensi dell'art. 448, comnna 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIO COSIMO nato a TARANTO il 05/02/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; í49,_

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza emessa il 20 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Sebastio Cosimo, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, l'aumento di pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in relazione alla precedente sentenza di patteggiamento n.1373/22 emessa dal GUP dello stesso Tribunale il 12/12/2022, per i reati, riuniti in continuazione, di cui all'art. 73, co. 1, 6, d.P.R. 309/90..

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comnna 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti.

Si denuncia iUatti un vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze degli atti di indagine e del verbale di sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, risulta verificata l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.

4. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consiglie