Court dismisses appeal against plea bargain verdict for inadmissible ground of lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the plea bargain verdict inadmissible because the defendant raised a ground not permitted by law. Although the defense argued the trial judge failed to acquit the defendant under specific procedural codes, the court found this motive excluded from the list of allowable challenges. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain verdict is admissible only for specific statutory grounds; a claim of lack of reasoning is not among them and renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHELBI MOHAMED AMINE nato il 03/10/1989 avverso la sentenza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 10 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Vicenza ha applicato nei confronti di Chelbi Mohamed Amine, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, i reati, riuniti in continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90..
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti. Si denuncia ittfalti. un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e di arresto e del narcotest, risulta verificata l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
4. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore