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Ordinanza — n. 28778/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failing to reclassify offense under specific statutory provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Biba Sokol inadmissible, upholding the lower court's refusal to reclassify his drug possession offense. The defense argued for a legal reclassification and claimed the appellate court's reasoning was illogical by omitting a comprehensive evaluation of the defendant's conduct. The court rejected these claims, affirming that the trial judges correctly assessed the evidence to demonstrate the defendant's professional drug trafficking capabilities, which precluded the application of the lesser offense provision.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/90; The court must conduct a holistic evaluation of all probative data to determine if the specific circumstances of the offense justify a reclassification under the provision regarding minimal offensiveness, considering factors such as quantity seized, detention methods, and evidence of professional activity.

Parole chiave

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drug trafficking reclassification minimal offensiveness provision professional drug dealer appellate court reasoning inadmissible appeal DPR 309/90 holistic evaluation of facts imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBA SOKOL nato il 20/04/1981 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Biba Sokol, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato 100 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 64. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90;

2. Vizio di motivazione per essere la sentenza impugnata manifestamente illogica nella misura in cui, ai fini del diniego della riqualificazione, omette di operare una valutazione complessiva della concreta condotta serbata dall'imputato. Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto nel ricorso e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.

Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo caduto in sequestro, modalità della detenzione, frazionamento in dosi, detenzione di strumentazione idonea alla pesatura ed al confezionamento in dosi) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere es