Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim repeats prior arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Roberto Magnani's appeal inadmissible because his sole ground violated legal requirements for admissibility. He argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, claiming the lower court failed to recognize them. The court rejected this as it merely reiterated arguments from the first instance without addressing the substantive reasoning regarding Magnani's criminal history and lack of compliance with the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The claim for generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if it merely repeats arguments from prior proceedings without engaging with the court's substantive reasoning on the defendant's criminal record and personal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANI ROBERTO nato a ROMA il 20/05/1972 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 18 novembre 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 29 marzo 2024, con cui Magnani Roberto era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi due, di reclusione ed euro 20000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per tassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art.62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non consentito. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. Il motivo prospettato, inoltre, risulta non consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte di appello di Roma, invero, oltre a non aver riscontrato elementi di segno positivo, ha evidenziato la presenza di numerosi precedenti per reati di varia natura e i carichi pendenti, rivelatori di una personalità non incline all'osservanza della legge (pagg. 7-8 della sent. impugnata).
In proposito, si rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20,47, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Per queste ragioni la Corte territoriale ha correttamente motivato rispetto al trattamento punitivo nella scelta di non riconoscere le attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen. .
4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025