Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning. The appellant merely cited general legal principles without analyzing the factual or legal arguments used by the Court of Appeal to convict him. Consequently, the court ruled that the appeal did not fulfill the constitutional requirement of a reasoned argument against the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically criticize the reasoning of the contested decision with necessary legal and factual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA MAURIZIO nato a ROMA il 12/04/1961 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 10 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 16 aprile 2024, con cui Trombetta Maurizio era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova ex art.192 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non specifico. Il motivo dedotto non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il ricorso si limita a riportare una serie di principi giurisprudenziali, senza alcuna critica specifica rispetto alla ricostruzione del fatto e alla sua valutazione contenute in sentenza .
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 t Il Consigliere esten