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Ordinanza — n. 28773/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising issues not raised in the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new issue regarding the irrevocability of a prior traffic violation that was never presented to the Court of Appeal. The applicant argued this omission constituted an error in applying criminal law regarding recidivism within a two-year period. The court ruled that such questions must be raised in the appellate stage and cannot be introduced for the first time in a cassation appeal unless they are matters of law applicable ex officio at any stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Questions not raised in the appeal stage cannot form the object of a cassation appeal, except for those relevant ex officio in every instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new issues raised in appeal traffic violation recidivism appellate court omission ex officio matters of law recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICCHI RICCARDO nato a BRACCIANO il 29/12/1979 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Radicchi Riccardo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa verifica circa l'irrevocabilità del primo provvedimento, integrante la recidiva nel biennio.

Rilevato che la questione concernente la irrevocabilità della precedente trasgressione, nei termini prospettati nel ricorso, non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merito. Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del