Cassation court dismisses appeal against plea bargain for failure to cite immediate acquittal grounds under Art. 129. Appeal inadmissible as plea-bargain appeals are limited to specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pajova Arberi inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to consider potential immediate acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about omitted acquittal considerations, and must be rejected without formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; general complaints regarding omitted immediate acquittal grounds are inadmissible and must be rejected without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAJOVA ARBERI (CUI 063043X) nato il 12/03/2002 avverso la sentenza del 26/02/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pajova Arberi, nel quale l'imputato lamenta vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata considerazione di eventuali cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è, comunque, palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Consigliere este