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Ordinanza — n. 28770/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding non-prosecution and personal drug use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded and repetitive of arguments already properly analyzed by the lower courts. The appellant argued for exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and denied personal drug use, but the appellate court had already rejected these claims based on the defendant carrying drugs and money upon leaving his home. The court affirmed that the lower judges correctly assessed the negative nature of the conduct and the evidence pointing to trafficking rather than personal use.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's detailed analysis of the specific facts and evidence already adequately addressed the issues of non-prosecution and the nature of drug possession.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds exclusion of punishability drug trafficking personal use defense testimonianza inattendibile asserzione difendibile giudice istruttore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando vizi di motivazione, con il primo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Art. 133, comma 1, c.p.
Art. 385 c.p.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che ha dichiarato Jeguirim Ahmed colpevole dei reati previsti dall'art. 385 c.p. (capo a) e dall'art.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
(capo a) e dall'art. 73 comma 5 del d.P.R.
art. 385 c.p
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che ha dichiarato Jeguirim Ahmed colpevole dei reati previsti dall'art. 385 c.p.
art. 131 bis c.p
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando vizi di motivazione, con il primo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEGUIRIM AHMED nato a LATINA il 04/08/1993 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che ha dichiarato Jeguirim Ahmed colpevole dei reati previsti dall'art. 385 c.p. (capo a) e dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 (comma b), condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando vizi di motivazione, con il primo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. per il reato di cui al capo a), e con il secondo motivo, in ordine alla responsabilità penale per il capo b). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito una puntuale e logica motivazione (foglio 2) in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto di escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di evasione, evidenziando la circostanza che l'imputato, uscendo dalla sua abitazione, avesse portato con sé lo stupefacente e la rilevante somma di denaro, non risultando pertanto attendibile la giustificazione fornita (uscita momentanea finalizzata a prelevare una bicicletta in garage), ma anzi confermando la connotazione negativa della condotta dell'imputato il quale, in spregio assoluto di ogni regola, ha contestualmente violato gli obblighi imposti e commesso un reato (foglio 2).

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso la tesi sostenuta dalla difesa della destinazione ad uso personale dello stupefacente rinvenuto, dando conto degli elementi di prova in senso contrario. In particolare la Corte ha evidenziato che dalla perquisizione personale risultava che l'imputato fosse in possesso di cinque involucri di cocaina e della somma contante di euro 1.400,00, e poiché l'imputato era appena uscito di casa, è stato escluso che fosse alla ricerca di stupefacenti per farne uso personale ma, al contrario, che avesse violato gli obblighi imposti proprio al fine di cedere a terzi il quantitativo di cocaina.

Peraltro, il rinvenimento nella sua stanza di un bilancino di precisione e di involucri della stessa tipologia di quelli rinvenuti in • tasca all'imputato, è stato logicamente ritenuto confermativo della la destinazione a terzi anche del quantitativo di marijuana (foglio 2).

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Con