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Ordinanza — n. 28765/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly noted that possessing heavy drugs like heroin and cocaine outweighs prior record status. The court ruled that the first-instance judgment was logically sound and consistent with established jurisprudence regarding the substantive nature of the drugs.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the qualitative nature of the drugs involved, such as heavy substances, represents a decisive factor for the sanction, rendering mere lack of criminal record insufficient for leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking conviction Art. 62 bis Penal Code qualitative substance nature inadmissible appeal sanction treatment criminal record status impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
e 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 62 bis cod. pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014
270986; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCILONGO VITTORIO BRUNO nato a BARI il 15/09/1989 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale di Bari che aveva condannato Faccilongo Vittorio Bruno alla pena di anni 2, mesi 2, giorni venti di reclusione ed euro 7.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Il motivo di ricorso riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed attiene al trattamento sanzionatorio benché questo sia sorretto da sufficiente e logica motivazione a riguardo (pag. 1 e 2).

La Corte territoriale motiva in maniera esaustiva in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche dal caso di specie e, in relazione al rapporto tra queste e la fattispecie di lieve entità, chiarisce correttamente che l'elemento rilevante ai fini del diniego o del riconoscimento dell'art. 62 bis cod. pen. è il dato qualitativo della sostanza stupefacente (pag. 2). La circostanza che l'imputato detenesse differenti tipi di droga, due delle quali pesanti (eroina e cocaina) ed in quantità maggiore rispetto allo stupefacente di tipo leggero, rappresenta un fattore determinante ai fini del trattamento sanzionatorio.

La Corte, in conclusione, confermando la sentenza di primo grado anche sul punto, ha condotto un giudizio immune da vizi di logicità e conforme alla giurisprudenza consolidata. Preme ricordare a riguardo che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025• DEPOSITA