Italian Court dismisses criminal appeal as grounds are irrelevant to the judgment and lack connection to the case facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Criscio and Capozzi inadmissible because their arguments lacked any connection to the appellate court's reasoning. The defense argued for territorial incompetence and the invalidity of a precautionary judgment regarding a third party, Roberto Eros, but these points were irrelevant to the current proceedings. The court ruled that the appeals were inadmissible as they addressed issues unrelated to the defendants' conviction for drug possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot raise issues not presented in the appeal motives; arguments concerning third parties or unrelated procedural matters are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISCIO GIANLUCA nato a FOGGIA il 28/02/1998 CAPOZZI GIULIA nato a FOGGIA il 16/06/1998 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Criscio Gianluca e Capozzi Giulia, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa a loro carico dal Tribunale di Foggia per i reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana nei quantitativi indicati nella imputazione. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546, 438, comma 6 bis, 21 e 23 cod. proc. pen.;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546, 438, comma 6 bis e 192 cod. proc. pen.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 544, 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. peri, e 62 bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi di impugnazione del tutto inconferenti e privi di correlazione con la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bari, benché nella intestazione del ricorso si legga che l'atto è stato proposto avverso la predetta sentenza, emessa a carico degli imputati Criscio Gianluca e Capozzi Giulia. Con il primo motivo, il difensore si duole del mancato accoglimento della eccezione d'incompetenza territoriale. Si legge nel ricorso che, con richiesta avanzata nell'ambito delle questioni preliminari innanzi al giudice di primo grado, era stata eccepita l'incompetenza del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Foggia, in quanto la vicenda che vedeva imputato il ricorrente Roberto Eros si era sviluppata nel territorio foggiano.
La Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la questione, pure reiterata con i motivi di gravame, sulla base dell'assunto che l'eccezione d'incompetenza era stata superata dalla richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Ebbene, i rilievi proposti si appalesano del tutto destituiti di fondamento, essendo evidente che si riferiscano ad altro procedimento: non soltanto il presente giudizio si è svolto in primo grado innanzi al Tribunale di Foggia, come auspicato dalla difesa, ma il nominativo del ricorrente citato nell'atto di impugnazione risulta estraneo alla regiudicanda che vede imputati Criscio Gianluca e Giulia Capozzi.
Deve aggiungersi che la questione della incompetenza territoriale non risulta essere stata devoluta alla Corte territoriale con i motivi di appello. Secondo i principi stabiliti in sede di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, in cui la difesa, riferendosi ad una pronuncia della Corte d'appello di Lecce, riguardante la posizione di soggetto non imputato nel presente giudizio e non ricorrente in questa sede (Roberto Eros), si duole della formazione di un giudicato cautelare in favore del predetto, superato dalla pronuncia di condanna.
Il motivo, il quale non ha alcuna attinenza con i fatti di causa, è evidentemente inammissibile. Quanto al terzo motivo di ricorso, la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore del più volte menzionato Roberto (imputato estraneo al processo). Anche in relazione a tale ultima censura il ricorso si appalesa del tutto destituito di fondamento, in quanto connotato da aspecificità. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno