Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction due to insufficient personal use justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Amico Donato inadmissible, upholding the appellate court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the seized substances were for personal use rather than sale, citing a lack of proper reasoning regarding the intended destination of the drugs. The court rejected this claim, noting that the lower court correctly inferred trafficking based on objective circumstances such as the quantity of doses, variety of substances, and packaging materials found.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; When drug possession does not indicate immediate consumption, the judge must evaluate all objective and subjective circumstances to determine if the drugs were intended for sale, with appeals limited to manifest illogicality of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO DONATO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 21/04/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 12 marzo 2024, ha rideterminato la pena inflitta a D'Amico Donato in quella di anni sette di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per il reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Era contestato al D'Amico di avere illecitamente detenuto grammi 66,3050 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; grammi 53,9236 di hashish; grammi 59,8335 di marijuana. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, contestando l'affermazione di penale responsabilità.
Lamenta in proposito il vizio di motivazione, non avendo i giudici di merito fornito idonea giustificazione in ordine al profilo concernente la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente, dovendosi al contrario ritenere l'uso esclusivamente personale di detta sostanza. Il motivo, riproduttivo di ragioni di doglianza già considerate e disattese con argomentazioni non meritevoli di censura, è inammissibile. In base ai consolidati principi espressi in materia da questa Corte, la valutazione in ordine alla destinazione dello stupefacente, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Al riguardo la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha operato una logica ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie, idonea a dare conto del fatto che il possesso della sostanza caduta non fosse destinato ad un uso esclusivamente personale. La Corte di merito ha infatti desunto la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato sulla base di una serie di circostanze del tutto logiche e conducenti ai fini del decisum (rilevante numero di dosi ricavabili dalle sostanze, diversità di esse, modalità di presentazione, rinvenimento di materiale utile al confezionamento).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme