Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding professional trafficking characterization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the lower court's conviction for drug possession. The defense argued for a specific legal qualification and generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly evaluated these points. The Supreme Court affirmed the decision because the lower court correctly identified the defendant's conduct as professional trafficking rather than minor possession, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/90; The possession of heavy drugs combined with large quantities of light drugs demonstrates professional trafficking capacity, precluding the application of the minor offense provision under Article 73, paragraph 5.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORALE FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/10/1974 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Caporale Francesco, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nei quantitativi indicati in imputazione, dai quali erano ricavabili n. 71 dosi medie singole di cocaina e n. 505 dosi medie singole di hashish. Rilevato che la difesa lamenta:
1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90;
3. Erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive sono riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte d'appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (diversità delle sostanze detenute, rilevanza del dato ponderale, modalità di detenzione) indicativi di professionalità nell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che la decisione assunta è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, Di Emidio, Rv. 280798:«La detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo "pesante", laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo "leggero", ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, commi 1 ed 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e non invece ai sensi dell'art. 73, comma 5, dovendo la condotta relativa ad un tipo di stupefacente essere comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione»).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è palesemente destituito di fondamento, avendo la Corte d'appello confermato il riconoscimento dell'invocato beneficio con giudizio di equivalenza sulla ritenuta recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore