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Ordinanza — n. 28759/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after statutory deadline for plea bargain judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on March 4, 2025, exceeding the fifteen-day deadline established by law. The appellant challenged the first-instance judgment on grounds of excessive penalty and legal qualification, but these arguments are not permissible for appeals against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific grounds; appeals filed after the statutory deadline are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness plea bargain statutory deadline inadmissible appeal disdetta in periodo di prova termini di ricorso disdetta in tempo inopportuno

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Rilevato che la sentenza, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 24 gennaio 2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Rilevato che la sentenza, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 24 gennaio 2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato in ogni caso che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che deve adottarsi la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488
Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenzadi colpa nella nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MOHAMED ALI (CUI 02YEY2W) nato il 21/08/1985 avverso la sentenza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da Gabsi Mohamed Ali, avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen.; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che la sentenza, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 24 gennaio 2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen. il termine per proporre ricorso in cassazione è pari a giorni quindici decorrenti, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett.

b) cod. proc. pen., dalla lettura del provvedimento in udienza. Ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso scadeva quindi in data 8/2/2025. Rilevato che il ricorso in cassazione è stato depositato in data 4/3/2025, come risulta dall'attestazione di cancelleria in calce alla sentenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di legge indicato sopra. Rilevato in ogni caso che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata in sentenza da puntuali riferimenti alle emergenze processuali.

Ritenuto che deve adottarsi la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488). Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenzadi colpa nella nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere e