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Ordinanza — n. 28757/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded procedural nullity claims regarding notification timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28757/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of procedural nullity regarding the lack of notification for an oral hearing. The appellant argued that the defense counsel was not properly notified of the order to hold the October 2024 session in person, citing Articles 598 bis and 178 of the Code of Criminal Procedure. The court found this argument manifestly unfounded, noting that prior notifications were timely and the defense had previously waived the right to an oral session without formalizing a request for it.

Regesto Legislator

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Art. 598 bis c.p.p.; Art. 178 c.p.p.: A cassation appeal based on a manifestly unfounded claim of procedural nullity due to alleged untimely notification is inadmissible when the record demonstrates that notifications were timely and the party had previously waived the contested procedural right.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural nullity claim notification timing defense manifestly unfounded argument oral hearing waiver ricusazione del pubblico ministero risarcimento per atto illecito allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 598 bis c.p.p.
Art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
articoli 598 bis c.p
In particolare censura la violazione degli articoli 598 bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI NAZZARENO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 07/07/1964 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato Ricci Nazareno colpevole del reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 115/2002 e lo ha condannato alla pena in anni 1 e giorni 10 di reclusione e euro 350,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare censura la violazione degli articoli 598 bis c.p.p. e 178 comma 1 lett.

c) c.p.p. in relazione all'omessa notifica al difensore della ordinanza con la quale si disponeva che la trattazione dell'udienza del 31.10.2024 avvenisse in presenza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il difensore, in data 4 giugno 2025, ha depositato memoria.

3. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito un'adeguata e logica motivazione (foglio 4 e 5) laddove ha affermato che per l'udienza del 16.05.2024 il difensore dell'imputato avesse eccepito la tardività della notifica del decreto di citazione e dell'avviso di partecipazione all'udienza, riservando, in caso di accoglimento dell'eccezione, di depositare richiesta di trattazione in presenza al fine di escludere la teste.

In accoglimento dell'eccezione sono stati disposti il rinvio all'udienza del 12.07.2024 e la rinnovazione della notifica, tempestivamente eseguita, ma per tale udienza la difesa si è limitata a comunicare la propria adesione all'astensione dalle attività giudiziarie indetta dall'UCPI, senza altre istanze o eccezioni. Pertanto la Corte di Appello ha disposto il rinvio, con sospensione del termine di prescrizione, per l'udienza camerale non partecipata del 31.10.2024 e, rilevando la mancata formalizzazione della richiesta di trattazione orale, ha assunto la decisione basandosi sulle conclusioni presentate dalle parti per l'udienza del 16.05.2024.

Si rileva ancora che la Corte, a foglio 5, evidenzia come le originarie notifiche del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'imputato e l'avviso per il difensore, rispetto all'udienza del 16.05.2024, erano da considerarsi tempestive tanto che nemmeno la riserva di richiesta di trattazione orale poteva ritenersi tempestiva, risultando già preclusa al momento della sua formulazione. Infine, si osserva che, dall'esame degli atti consentito in ragione del vizio in procedendo eccepito in ricorso, risulta che, in data 31 ottobre 2024, la Corte distrettuale dava atto che, per mero errore era stata disposta la trattazione orale, avendo il difensore, nell'eccepire alla scorsa udienza la tardività della notifica, si era solo riservato eventuale richiesta di trattazione orale, mai più formalizzata, disponendo perciò procedersi con modalità di trattazione scritta.

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo4)

P.Q.M.

i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d