Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new non-prosecution and sentencing mitigation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for failing to raise specific requests for non-prosecution and alternative sentencing within the appellate proceedings. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances, but the court noted these issues were not raised in the second instance. Consequently, the court ruled that such requests must be explicitly made during the hearing of the appeal to trigger judicial consideration under transitional laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.; Art. 95 D.Lgs. 150/2022: Requests for non-prosecution under Art. 131-bis c.p. and alternative sanctions under Art. 20-bis c.p. must be explicitly raised in the appeal hearing; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO SILVANA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 31/07/1973 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; 4_
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato Di Rocco Silvana colpevole del reato previsto dall'art. 73 /comma 5 :del d.P.R. 309/90, condannandola alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.
2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Con un secondo motivo censura l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche di cui all'art. 62 bis c.p. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 545 bis c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati per le ragioni che seguono. Il primo motivo, con cui la ricorrente si duole della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e ne chiede l'applicazione nel giudizio di legittimità è inammissibile. È orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3 cod.proc.pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 23174 del 2018 Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877;
Sez. 3, n. 19207 del 16 marzo 2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata emessa in data 28/11/2024 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e la ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado. Quanto al secondo motivo, risulta inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, laddove la Corte richiama in maniera specifica gli elementi che hanno portato ad escludere l'esistenza di valori positivi in grado di consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti (foglio 2 e 3 della sentenza).
Quanto al terzo motivo con cui si richiede la concessione della pena sostitutiva esso è inammissibile. Invero, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame. (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01); nella specie tale richiesta non risulta formulata nel giudizio di appello.
4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Cons