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Sentenza — n. 28754/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal verdict due to victim's late withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's conviction without remittal because the victims had withdrawn their complaints after the appeal judgment but before the cassation deadline. The appellant argued for the withdrawal's inclusion to extinguish the crime, which the lower court failed to recognize. The court ruled that such a withdrawal, if timely and accepted, legally extinguishes the offense and prevails over procedural defects, mandating the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 590 bis c.p.; Art. 340 c.p.p.: The withdrawal of a criminal complaint, accepted by the accused and occurring during the cassation appeal period, extinguishes the crime and necessitates the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime cassation appeal conditional suspension criminal procedure risarcimento dei danni da incidente stradale remissione della pena azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 590 bis c.p.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 590 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino
227681 - 01; con, Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni
19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente
In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf, Sez.
Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo
39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRESPO FILARDI SIMONA natqa ANAGNI il 11/02/1987 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, ha dichiarato Crespo Filardi Simona colpevole del reato previsto dall'art. 590 bis c.p., condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

2. L'imputata, ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, al fine di introdurre nel processo la remissione di querela da parte delle persone offese, ritualmente accettata dall'imputata, l'una e l'altra (18.03.2025) intervenute dopo la pronuncia della sentenza di appello e prima della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato. Invero, in data 18 marzo 2025 ottobre 2024 le persone offese, per il tramite del procuratore speciale, hanno rimesso la querela proposta nei confronti dell'imputata, che ha accettato. Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come accaduto nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; con, Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01). In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209 - 01).

4. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Francesco Luigi Branda A,