Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar association defense signature under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to sign it with a defense attorney from the special bar association. Although the petitioner signed personally, the 2017 law amendment removed the option for personal signing and mandated representation by a qualified special counsel. The court applied the principle of *tempus regit actum*, ruling that the new procedural requirement applies retroactively to this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for a cassation appeal to be signed by a special bar association defense attorney, introduced by Law 103/2017, renders appeals signed solely by the party personally inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO KRISTOFER nato a ROMA il 28/10/1997 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato Bonanno Kristofer. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Prs