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Ordinanza — n. 28748/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain verdict for lack of admissible grounds and manifest legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain verdict inadmissible. The appellant argued for omitted reasoning and incorrect legal qualification, but the court noted that only specific grounds like manifest legal error allow such appeals. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are limited to specific grounds, and claims of incorrect legal qualification are admissible only in cases of manifest error, requiring immediate and indisputable eccentricity relative to the charges.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifest legal error incorrect legal qualification inadmissible appeal court costs fine delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
283023 - 01) Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 129 cod. proc. pen
Omessa motivazione in relazione alla possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gannal Eid Sayed Ahmed
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENORA BARTOLOMEO nato a ALTAMURA 11 10/04/1983 avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Denora Bartolomeo, nel quale l'imputato, a mezzo del difensore lamenta:

1. Omessa motivazione in relazione alla possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Mancanza di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiannento e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gannal Eid Sayed Ahmed, Rv. 283023 - 01) Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Consigliere e