Cassation Court dismisses appeal against appellate court's refusal of generic mitigating circumstances due to lack of positive elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mirko Vasques inadmissible, upholding the Appellate Court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his record, but the lower court correctly identified significant aggravating factors, including a recent criminal history, large drug quantities, organized trafficking, and the use of social media for client contact. The court ruled that the appellate decision was fully compliant with established jurisprudence requiring positive elements beyond mere unrecordedness to justify such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that the refusal of generic mitigating circumstances is legally justified when the judge identifies specific negative elements regarding the offender's personality or the crime's nature, rendering mere unrecordedness insufficient under the 2008 reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASQUES MIRKO nato a PESCARA il 31/10/1994 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 6 agosto 2024, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di Mirko Vasques in anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha altresì revocato la pena accessoria disposta dal primo giudice nei confronti del Vasques e la sospensione condizionale della pena già concessa con precedente giudicato. L'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.
Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 8). La decisione della Corte di appello è pienamente rispettosa dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e priva di profili di illogicità, ha posto in evidenza una serie di elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche: il recente precedente penale dell'imputato, la cospicua quantità di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, l'organizzazione dell'attività di spaccio, la pluralità di condotte di detenzione e cessione e l'utilizzo, da parte dell'imputato di canali social per facilitare i contatti con i clienti (pag.8).
In base ai principi costantemente affermati in questa sede "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 —02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 202