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Ordinanza — n. 28745/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification grounds via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived the right to challenge the legal qualification of facts through a settlement agreement. The appellant argued for a different legal characterization of the offenses but failed to provide specific grounds for this claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement on appeal, they implicitly waive the right to challenge the legal qualification of facts in the subsequent cassation proceeding, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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waiver of legal qualification settlement agreement appeal inadmissible cassation appeal definitive settlement process procedural waiver principle risarcimento del danno civile domanda d'asilo di rom delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
Art. 606 c.p.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Russo Daniele, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 448, co.2 bis cod.proc.pen.
b), c.p.p., in relazione all'art. 448, co.2.
articoli 589 bis cod.pen
art. 599- bis c.p
Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
art. 599 bis cod. proc. pen
Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DANIELE nato a ROMA il 11/08/1993 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 13 dicembre 2024, è stata rideterminata la pena per Russo Daniele, quanto al capo A), in anni 2, mesi e e giorni 20 di reclusione e, quanto al capo B), in anni 1, mesi 11 di reclusione, confermando nel resto la sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma del 13 maggio 2024, in ordine all'accertamento di responsabilità per i reati di cui agli articoli 589 bis cod.pen. e 189, co.7. Cod. strada.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Russo Daniele, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 448, co.2. bis, cod.proc.pen., "stante l'erronea qualificazione giuridica del fatto" 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso dei Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 - 01.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Peraltro, il ricorso è assolutamente generico, l'imitandosi esclusivamente all'enunciata "erronea qualificazione giuridica", senza sostenerla con motivazione alcuna.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Francesco Luigi Branda / k/W