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Ordinanza — n. 28741/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and improperly re-evaluating facts within appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Tozzi Sandro inadmissible due to its generic nature and attempt to re-evaluate facts. The defense argued for a different factual reconstruction and evidence assessment, but the court noted this falls exclusively within the appellate court's jurisdiction. The decision was upheld because the lower court's reasoning was based on sound inference and correctly identified the defendant's central role in drug trafficking.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, co. 2, cod. proc. pen.; Appeals based on generic grounds or seeking a re-evaluation of facts and evidence are inadmissible as they improperly encroach upon the exclusive competence of the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds appellate competence drug trafficking re-evaluation of facts deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, co. 2, cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, co.2, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI SANDRO nato a ROMA il 31/05/1978 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 25 gennaio 2024, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a Tozzi Sandro in quella di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per 5 anni e ha revocato l'interdizione legale. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, co.2, cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico proposto si appalesano del tutto generiche. Inoltre, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, sollecitano una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, nonché un diverso apprezzamento del materiale probatorio, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la motivazione che sorregge la decisione non è incentrata sull'assenza di elementi a discolpa forniti dall'imputato, ma su una attenta analisi delle emergenze processuali, che hanno rivelato l'univocità degli elementi a carico del ricorrente, osservato dagli operanti nel compimento dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente unitamente agli altri originari coimputati (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui i giudici evidenziano il pieno coinvolgimento del Tozzi, già noto alle Forze dell'ordine, nella detenzione e cessione della sostanza stupefacente e la sua centralità nella vicenda, in quanto unico a conoscenza del luogo dove era nascosta la droga).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2