Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28738/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28738/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 14 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 13 dicembre 2023, ha, sull'accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a Camerlengo Luca nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 7.200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: carenza di motivazione; violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28738/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti aggravamento dello stato anteriore proporzionalità della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMERLENGO LUCA nato a VIZZOLO PREDABISSI il 24/08/1997 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 13 dicembre 2023, ha, sull'accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a Camerlengo Luca nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 7.200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: carenza di motivazione; violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 202