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Ordinanza — n. 28737/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-punishment due to minor offense, citing habitual conduct incompatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Farris's appeal inadmissible because it raised a non-justiciable ground of non-punishment. The appellant argued for exclusion of liability based on the minor nature of the offense, but the defense failed to prove habitual conduct. The court ruled that the statutory requirement for habitual behavior in this specific traffic violation makes the non-punishment defense inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: The ground of non-punishment for particular minor facts is inapplicable to offenses characterized by repeated conduct, as such offenses inherently lack the requisite non-habitual nature.

Parole chiave

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non-punishment defense habitual conduct requirement traffic violation offense Cassation inadmissibility repeated behavior structure guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, cod. strada
Con sentenza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Cagliari ha condannato Farris Ernesto alla pena di euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131- bis cod. pen
strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRIS ERNESTO nato a CAGLIARI il 02/09/1968 avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Cagliari ha condannato Farris Ernesto alla pena di euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'imputato - con impugnazione poi qualificata come ricorso in cassazione dalla Corte di appello di Cagliari, con provvedimento del 27 marzo 2025 - lamentando l'omesso riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Assume, infatti, troncante rilievo il principio, già espresso da questa Corte di legittimità, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812-01). Per come diffusamente esplicato nell'indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 I