Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-authorized grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Werghi Mostafa inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance sentence by alleging a lack of reasoning regarding a non-punishment cause under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this ground because it does not fall within the specific list of admissible grounds for cassation provided in Article 448, paragraph 2-bis, of the same code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds, and any other arguments, such as those concerning the reasoning on non-punishment causes, render the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERGHI MOSTAFA (CUI 06ZHIHZ) nato a LIBIA( LIBIA) il 17/06/2000 avverso la sentenza del 28/02/2025 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2025 il Tribunale di Padova ha applicato a Werghi Mostafa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Con