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Ordinanza — n. 28735/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper legal grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the permitted exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's sentence citing violations of Articles 133 and 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing for a violation of the law and defects in reasoning. The court ruled that since the cited issues concerned neither the expression of the defendant's will nor the legality of the penalty, the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be lodged on specific grounds; failure to cite one of the enumerated exceptions renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Article 448 Exceptions Defects in Reasoning Cassa delle Ammende reato grave di stupefacenti sanzioni penali consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Imperia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Georgiev Goranco la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 133 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Imperia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Georgiev Goranco la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
artt. 133 cod. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEORGIEV GORANCO nato a KOCANI( MACEDONIA) il 31/01/1973 avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Imperia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Georgiev Goranco la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il res