Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28733/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Janati Jalal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a review based on a general claim of insufficient and illogical reasoning by the lower courts, without detailing specific factual or legal errors. The court rejected this because the complaint was too generic and failed to adequately confront the arguments presented in the appealed judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds are manifestly non-justiciable because they are too general and do not specify the factual and legal reasons for the complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility general grounds complaint Article 591 Criminal Procedure Code lack of specific grounds manifestly non-justiciable appeal imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 81 cod. pen
Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 giugno 2024 con cui Janati Jalal era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANATI JALAL nato il 22/04/1996 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 giugno 2024 con cui Janati Jalal era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il