Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Viccaro Federico inadmissible without formalities. The lower court had sentenced the defendant to three years of imprisonment and a fine for a specific offense, but the appellant challenged this solely on grounds of lack of motivation. The court ruled that this specific ground does not fall within the list of permissible appeals under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based solely on a lack of motivation is inadmissible as it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VICCARO FEDERICO nato a NUORO il 18/08/2003 avverso la sentenza del 20/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Nuoro ha applicato a Di Viccaro Federico, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pr s.den