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Ordinanza — n. 28726/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding minor drug offense qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's claim regarding the minor offense qualification was manifestly unfounded. The applicant argued for a lighter sentencing category under specific drug trafficking provisions, but the appellate court had already provided a comprehensive evaluation of the crime's means, methods, and substance quantity. The court ruled that the lower court correctly assessed the evidence to demonstrate the crime's severity, thereby justifying the denial of the lesser charge.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990; The court must conduct a comprehensive evaluation of all relevant elements regarding the means, methods, and quantity of the drug offense to determine if the crime qualifies as minor, and the absence of such a holistic assessment precludes the application of the lighter provision.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense comprehensive judicial evaluation manifestly unfounded appeal proportionality of penalty Cassazione inadmissibility dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI CLAUDIO nato a PALERMO il 18/08/1990 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 marzo 2023 con cui Lipari Claudio era stato condannato alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 5.737,77 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività delittuosa veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consigliere