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Ordinanza — n. 28725/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible ground regarding administrative license suspension duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28725/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued that the one-year license suspension violated Article 133 of the Penal Code by ignoring his post-incident behavior, while the lower court provided a logical justification based on specific precedents. The supreme court rejected the argument, ruling that the appellate court's reasoning was sound and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 2, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground raised is not deducible in this stage of proceedings, as the lower court's reasoning is logically sound and sufficiently motivated.

Parole chiave

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administrative license suspension penal code article 133 inadmissible appeal non-deducible ground Cassation procedure guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 2, cod. pen.
Art. 366, cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNA GIANANTONIO nato il 26/09/1971 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio del 15 febbraio 2024 con cui Bruna Gianantonio era stato condannato alla pena di mesi tre, giorni dieci di reclusione - sostituiti con la multa di euro 500,00 - in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo 1); 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2); 187, comma 8, cod. strada (capo 3); con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell'art. 133, comma 2, cod. pen., per non essere stato considerato il corretto comportamento da lui avuto in occasione e dopo la verificazione dei fatti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata), in particolar modo giustificandone la durata sulla scorta dei numerosi precedenti, anche specifici, gravanti a carico dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così