Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate comparison with second instance arguments on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the single ground raised failed to provide an adequate comparison with the arguments supporting the second-instance decision. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested recidivism, but the Court of Appeal had already justified its refusal to apply the benefit under Article 62-bis of the Penal Code with logical reasoning. The Court ruled that such discretionary evaluations regarding the equivalence of circumstances are immune from scrutiny unless they result in pure arbitrariness or illogical reasoning, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot review discretionary judgments on the equivalence of mitigating and aggravating circumstances unless they stem from pure arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARZIALE PASQUALE nato a MILANO il 16/05/1999 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 14 marzo 2023 con cui Parziale Pasquale era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 202