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Ordinanza — n. 28719/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding failure to apply continued offense doctrine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant failed to adequately challenge the lower court's reasoning on the non-application of the continued offense doctrine. The applicant argued for a continued offense under Article 81 of the Penal Code, but the court found the lower court correctly identified a lack of a unified criminal design due to the temporal distance between the acts. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The recognition of a continued offense requires proof of a unified criminal design with premeditated planning, which is absent when acts are separated by time and lack a single underlying intent.

Parole chiave

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continued offense doctrine unified criminal design Article 81 Penal Code temporal distance between acts premeditation requirement criminal liability appeal inadmissibility commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 81 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008
Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELSITO FEDERICO nato a ROMA il 20/08/2000 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 maggio 2024 con cui Belsito Federico era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata unificazione sotto il vincolo della continuazione della presente fattispecie con altra decisa con precedente sentenza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di merito - rispetto a cui il ricorrente non appare essersi confrontato adeguatamente - ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni della mancata applicazione dell'istituto della continuazione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632-01); cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01).

Le Sezioni Unite hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). Ed allora, la sentenza impugnata appare conformarsi integralmente agli indicati canoni ermeneutici, dando adeguatamente conto del fatto che i due reati, rispetto a cui è stata chiesta l'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., non risultano essere stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in quanto connotati da un distacco temporale tale da escludere che essi siano stati programmati in virtù di un'univoca deliberazione da parte dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il