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Ordinanza — n. 28716/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the cited ground does not match statutory requirements for appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Scaramozza Sabato inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court failed to recognize a non-punishability cause under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled this ground is not permitted under Article 448, paragraph 2-bis, as it does not relate to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged ground of violation does not fall within the specific categories of permissible grounds listed in the statute.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure non-punishability cause statutory grounds Cassation appeal imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce ha applicato a Scaramozza Sabato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 13.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 13.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce ha applicato a Scaramozza Sabato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 13.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAMOZZA SABATO nato a POLLA il 16/05/1972 avverso la sentenza del 17/02/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; i>

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 febbraio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Lecce ha applicato a Scaramozza Sabato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 13.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugn