Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28715/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not match statutory requirements for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground of objection did not fall within the specific categories of inadmissibility listed in the Criminal Procedure Code. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning, but the court found these reasons did not align with the statutory exceptions allowing such a declaration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities only if the ground of objection is not among those specifically enumerated in the law regarding the expression of the accused's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Criminal Procedure Code statutory grounds violation of law lack of reasoning court costs penalty fund imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Bisci Cosimo - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 20.200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., a Bisci Cosimo - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 20.200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCI COSIMO nato a MANDURIA il 30/09/1977 avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Bisci Cosimo - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 20.200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore p- Il Prepid