Cassation court dismisses appeals for lack of admissibility and non-justifiable grounds regarding sentencing and drug offense classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gaggiano Saverio and Gramone Michele inadmissible due to non-justifiable grounds and procedural defects. Gaggiano argued for insufficient reasoning on liability and generic mitigating circumstances, while Gramone claimed improper classification of his drug offense under the minor quantity provision. The court rejected these claims, noting Gaggiano waived his liability argument at the appellate stage and that the lower court correctly evaluated all factors to deny the minor quantity classification based on the professional nature of the drug trafficking.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals are inadmissible if grounds are non-justifiable in this stage, and the minor quantity provision requires a comprehensive evaluation of all action and object elements to establish low offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAGGIANO SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 14/07/1986 GRAMONE MICHELE nato a SAN SEVERO il 24/05/1995 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 maggio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 12 settembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Gaggiano Saverio nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine a reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, mentre ha confermato la condanna di Gramone Michele alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro difensori, due distinti atti di ricorso per cassazione. Gaggiano Saverio ha lamentato, con due motivi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge, per non essere stati adeguatamente motivati sia il riconoscimento della sua responsabilità penale che il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Gramone Michele ha eccepito, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. All'evidenza prive di ogni pregio sono, infatti, le due censure dedotte da parte di Gaggiano Saverio, in particolar modo osservato come: il motivo relativo alla sussistenza della sua responsabilità penale sia stato rinunciato dall'imputato durante il processo di appello, così facendo venir meno la necessaria devoluzione di esso nel corso del giudizio di secondo grado; le circostanze attenuanti generiche siano state riconosciute al ricorrente, avendone, peraltro, esplicato la Corte di merito le ragioni di relativa applicazione, sia pur non nella loro massima estensione (cfr. p. 14 della sentenza impugnata). 2.2.
Manifestamente infondata, poi, è la doglianza con cui Gramone Michele ha invocato la riqualificazione del fatto delittuoso ascrittogli nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 15 e ss.), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno2025