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Ordinanza — n. 28707/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Manca's appeal inadmissible because it challenged the sentencing determination under a settlement agreement, which is not a permitted ground. The appellant argued for a review of the penalty, but the court noted that such complaints are excluded when the appeal relies on a settlement rather than a formal plea deal. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only regarding the formation of consent, prosecutor's agreement, or divergent content, excluding complaints about waived grounds, non-assessment of release conditions, or sentencing errors not constituting illegality.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible grounds sentencing determination criminal procedure code court costs award sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
277196-01).La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA GIOVANNI nato a ACIREALE il 30/04/1948 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; ..à

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 30 giugno 2020, ha, sull'accordo delle parti, rideterminato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena inflitta a Manca Giovanni nella misura di anni due, mesi sei di reclusione in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine all'effettuata determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consi