Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of detailed reasoning required for medium or low sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appealed judgment contained sufficient argumentation regarding the sentencing. The appellant argued the sentence was excessive, but the court noted that detailed reasoning is only mandatory when penalties approach the maximum or exceed the average. Consequently, the court ruled that the lower court's implicit choice of a medium or low sentence based on standard criteria was unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 d.lgs. 30/1992; Art. 133 cod. pen.: Detailed reasoning on sentencing criteria is required only when the penalty approaches the maximum or exceeds the average; otherwise, the judge's discretion to impose a medium or low sentence is unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO CIRO nato a ACERRA il 05/11/1997 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 marzo 2023 con cui Di Pierno Ciro era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore IN