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Ordinanza — n. 28701/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because criminal appeal petition must be signed by a registered defense lawyer, not personally by the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition for cassation was personally signed by the accused rather than by a registered defense lawyer. The appellant argued for the rescission of a final appellate judgment, citing violations of procedural articles and constitutional rights. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a qualified lawyer to avoid inadmissibility, rendering the personal signature legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A petition for cassation must be signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure code cassation appeal defense lawyer requirement inadmissibility personal signature special roll registration procedural defect requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con sei differenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; motivazione apparente; motivazione manifestamente contraddittoria; violazione dell'art.
Art. 159 cod. proc. pen.
pen.; motivazione apparente; motivazione manifestamente contraddittoria; violazione dell'art. 159 cod. proc. pen.; violazione dell'art.
Art. 24 Cost.
pen.; violazione dell'art. 24 Cost.; illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 629-bis cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con sei differenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; motivazione apparente; motivazione manifestamente contraddittoria; violazione dell'art.
art. 159 cod. proc. pen
pen.; motivazione apparente; motivazione manifestamente contraddittoria; violazione dell'art. 159 cod. proc. pen.; violazione dell'art.
art. 24 Cost
pen.; violazione dell'art. 24 Cost.; illegittimità costituzionale dell'art.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOTTI GIANCARLO nato a CARPINETO ROMANO il 02/06/1954 avverso l'ordinanza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di Cacciotti Giancarlo di rescissione di una sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 5 marzo 2024, irrevocabile il 18 luglio 2024. Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con sei differenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; motivazione apparente; motivazione manifestamente contraddittoria; violazione dell'art. 159 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 24 Cost.; illegittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,O in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 I