Italian Court dismisses appeal for perjury as argument lacks specificity and repeats lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Adriana Barbera inadmissible for failing to provide specific grounds regarding the offensiveness of her perjury conviction. The court found the appellant's argument merely reiterated previous complaints without engaging with the appellate court's reasoning that her false declaration was detected only after a second police visit. Consequently, the appeal was rejected, and Barbera was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal lacking specificity by merely reiterating arguments already rejected by lower courts without confronting the specific reasoning of the contested decision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA ADRIANA nato a TAORMINA il 17/10/1965 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Adriana Barbera ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la carenza di motivazione in relazione all'offensività del fatto - è privo di specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, la quale ha escluso l'innocuità della falsa dichiarazione della ricorrente sottolineando che essa è stata rilevata non nell'immediatezza del fatto bensì solo a seguito del secondo accompagnamento presso gli uffici di polizia (resosi necessario proprio dall'esigenza di appurare concretamente la reale identità della stessa) - limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); il che rende superflua ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il