Italian Supreme Court dismisses appeal for manifestly unfounded lack of reasoning in sentencing determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Parisi inadmissible due to a manifest lack of reasoning regarding the sentencing. The appellant argued the lower court failed to specify the basis for the penalty, but the court found this claim unfounded as the appellate court had already detailed the facts and violations in its decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect of reasoning is manifestly unfounded and lacks the necessary specificity, as the lower court has already provided sufficient elements regarding the facts and violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI PAOLO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 25/01/1996 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Paolo Parisi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione e furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, oltre che versato in fatto, dato che la Corte di merito ha indicato gli elementi relativi al fatto dell'imputato (pure richiamando la sentenza di primo grado) e alle violazioni delle prescrizioni a lui imposte poste a fondamento del rigetto del gravame (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e il ricorso ha inteso confutare tale iter per il tramite di richiami generici a princìpi giurisprudenziali, senza correlarli effettivamente al caso di specie, e nel resto ha addotto in maniera parimenti assertiva elementi che avrebbe dovuto condurre a un diverso apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i