Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of specific criticism regarding recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing violations regarding recidivism and sentencing severity. The court rejected these claims because the arguments lacked specific factual criticism and merely asserted general errors without addressing the actual reasoning in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not contain specific, pointed criticisms of the contested decision's reasoning or facts, but instead offer generic assertions unrelated to the specific case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SALEM LOTFI nato il 12/06/1984 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ben Salem Lofti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna penale per il delitto di tentato furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non muovendo compiute critiche all'iter con il quale è stato disatteso il gravame indicando gli elementi, emersi nel caso di specie, da cui si è tratto che la condotta posta in essere dall'imputato abbia dimostrato una pericolosità sociale accresciuta (cfr. spec. p. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso - con ci si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione della pena - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (secondo cui nella specie non sarebbero stati esplicitati compiutamente i criteri di valutazione impiegati né le ragioni per cui non è stata irrogata la pena minima) non riferibili puntualmente al caso in esame, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i