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Ordinanza — n. 28687/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal against the Bologna Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The appellant argued for alternative fact reconstructions and challenged the mandatory travel document order, but the Court found these arguments generic and lacking specific legal censure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal grounds; generic assertions without factual or legal analysis render the appeal inadmissible, resulting in the loss of litigation costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal grounds lack of specific censure procedural defects court costs award mandatory travel document criminal liability ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMARHOM ABDELALI nato il 15/09/1977 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; c r.7 •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Abdelali Elmarhom ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen., confermandone la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. (capo A) e art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo B); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e senza censurare compiutamente l'iter argomentativo della decisione impugnata, che ha dato conto in maniera non manifestamente illogica degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato (segnatamente, dichiarazioni della persona offesa e la successiva individuazione fotografia del reo da parte della stessa); considerato che il secondo motivo- con cui si assumono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), in particolare alla luce dell'illegittimità del provvedimento di foglio di via obbligatorio - è inammissibile in ragione dell'inammissibilità già del gravame al riguardo - che deve essere qui rilevata (ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) - che si affidava sul punto ad asserti del tutto generici (cfr. spec. p. 6 s. atto di appello); il che esime dall'immorare per evidenziare pure la genericità del motivo di ricorso in esame, che adduce, nuovamente in maniera assertiva e senza l'effettiva indicazione di elementi in tal senso (bensì riproducendo il provvedimento del Questore, che questo sarebbe stato reso in assenza di un'istruttoria a sostegno della prognosi di pericolosità del soggetto); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos