Civil appeal dismissed for inadmissibility due to procedural timing and insufficient challenge to evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Franco Brusaferri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground for appeal was rejected because the special procedural rule regarding civil party participation applies only to cases where the party joined after December 30, 2022, whereas this party joined in November 2021. The second ground was dismissed because the appellant merely offered an alternative factual reconstruction without formally challenging the lower court's evaluation of the evidence or alleging a specific distortion of the trial record. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for a valid admissibility challenge under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 616 c.p.p.: The special procedural rule for civil party participation applies only to cases where the party joined after the law's entry into force; appeals based on mere alternative fact reconstructions without formal evidence challenges are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSAFERRI FRANCO nato a BRESCIA il 02/12/1971 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; g I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Franco Brusaferri ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che - per quel che qui rileva - in riforma della sentenza di primo grado, ne ha affermato la responsabilità agli effetti civili per il fatto di lesioni personali a lui ascritto in concorso e l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile; cs2n iderato che il primo motivo di impugnazione - con cui si denuncia la violazione comma 1-bis, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto quest'ultima norma, introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, «si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez.
U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01) e, nel caso di specie, la costituzione di parte civile ha avuto luogo il 29 novembre 2021; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si adduce il vizio di motivazione, in particolare in ordine alla valutazione della prova e segnatamente della prova dichiarativa - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando al compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d