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Ordinanza — n. 28682/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28682/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE PASQUALE ( CUI 0406MNX ) nato a ACERRA il 03/12/1991 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Pasquale Cerbone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificanro il fatto di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di all'art. 581 cod. pen. (capo 2); considerato con il ricorso: - nella parte in cui denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3 cod. pen., è privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale ha evidenziato (in maniera congrua e conforme al diritto) che la condotta dell'imputato non è giunta a consumazione per la pronta reazione della persona offesa e per il fatto che il portafoglio fosse attaccato ai suoi abiti (cfr.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen, art. 56, comma 3 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624 cod. pen. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di all'art. 581 cod. pen. (capo 2); considerato con il ricorso: - nella parte in cui denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3 cod. pen., è privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale ha evidenziato (in maniera congrua e conforme al diritto) che la condotta dell'imputato non è giunta a consumazione per la pronta reazione della persona offesa e per il fatto che il portafoglio fosse attaccato ai suoi abiti (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di all'art. 581 cod. pen.
art. 56, comma 3 cod. pen
(capo 2); considerato con il ricorso: - nella parte in cui denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE PASQUALE ( CUI 0406MNX ) nato a ACERRA il 03/12/1991 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale Cerbone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificanro il fatto di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di all'art. 581 cod. pen. (capo 2); considerato con il ricorso: - nella parte in cui denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3 cod. pen., è privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale ha evidenziato (in maniera congrua e conforme al diritto) che la condotta dell'imputato non è giunta a consumazione per la pronta reazione della persona offesa e per il fatto che il portafoglio fosse attaccato ai suoi abiti (cfr.

Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024 - dep. 2025, R., 287875 - 01: «in tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione» -, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - nella parte in cui lamenta violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 2), segnatamente in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così