Italian Court dismisses appeal for theft as it offers an impermissible alternative fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific grounds of illegality. Instead, she presented an alternative factual reconstruction based on victim statements, which the court ruled was not permitted under established case law. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely offers an alternative factual reconstruction without formally alleging specific grounds of illegality or misappreciation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN ALINA nato il 14/10/1999 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; o %.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alina Stefan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputata - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04