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Ordinanza — n. 28678/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28678/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28678/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI SIMONETTA nato a ODERZO il 01/09/1970 FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28678/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Simonetta Floriani e Soleima Floriani ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i ricorsi - che propongono il medesimo ordine di censure - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, per la dirimente considerazione che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (cfr.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi sostituzione nell'obbligazione adeguamento della pena sostituzione fiscale pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Simonetta Floriani e Soleima Floriani ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
285484 - 01); ritenuto che all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI SIMONETTA nato a ODERZO il 01/09/1970 FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Simonetta Floriani e Soleima Floriani ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i ricorsi - che propongono il medesimo ordine di censure - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, per la dirimente considerazione che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (cfr.

Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); ritenuto che all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23