Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible, ordering fines for frivolous litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fanny Suffer inadmissible due to the generic nature of her arguments. The appellant challenged a lower court's conviction for theft and related offenses but failed to provide specific legal grounds linking her arguments to the case facts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary connection to the specific case, resulting in a dismissal and an order to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and assertive rather than specific to the case, failing to demonstrate a violation of law or defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER FANNY nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 12/11/1987 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Fanny Suffer ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, è patentemente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2