Cassation appeal dismissed for generic grounds alleging lack of reasoning regarding non-prosecution due to missing complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed generic and assertive rather than fact-specific. The appellant argued that the lower court failed to provide reasoning for not applying the requirement of a formal complaint to prosecute aggravated theft, yet the court found this allegation uncorrelated to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is patentely generic, assertive, and not correlated to the specific case facts, failing to substantiate the alleged lack of reasoning by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMAAZOUZI MOHAMED (CUI 051800K) nato il 11/03/1998 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mohamed Elmaazouzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di furto aggravato, per mancanza di querela, ed ha rideterminato la pena inflitta per il rimanente delitto di lesioni personali aggravate; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni per le quali non ha ritenuto applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/