Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to substantiate lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and assertive rather than substantiated. The appellant argued the lower court lacked reasoning for its decision on criminal responsibility, but the court found this allegation unconnected to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic, assertive, and not correlated to the specific case facts, failing to substantiate the alleged lack of reasoning by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRIDA KAMAL nato il 27/10/1984 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Kamal Agrida ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 624 bis cod. pen. (capo a) e 495 cod. pen. (capo b); considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni per le quali non ha ritenuto applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/