Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds regarding sentencing continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Criscuolo's appeal against the Second Instance Court's sentencing reduction inadmissible. Criscuolo argued the lower court violated criminal law and failed to properly justify the increased sanction for continued offense under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting the appellate court adequately considered statutory factors and the defendant's recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a sentence determination is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and generic, failing to provide specific reasons to censurate the court's reasoning or exercise of discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO VINCENZO nato a NAPOLI il 24/08/1981 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vincenzo Criscuolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta al medesimo imputato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione all'aumento comminato a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, descritto al capo 13 della rubrica - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la gravità dei fatti e i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla consumazione del reato continuato di cui è stato ritenuto responsabile; ragion per cui il ricorso, che contiene assunti patentemente generici, è inidoneo a censurare o la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso